PUBBLICITA’ INGANNEVOLE SU PROBLEMI DI EREZIONE:ANTITRUST CONDANNATA A RIAPRIRE IL CASO E A RISARCIRE IL CODACONS

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Dalla parte dei Consumatori /

(La Rivista della Domenica n. 171)

Vittoria del Codacons dinanzi al Consiglio di Stato contro l’Antitrust, che si era rifiutata di aprire un procedimento per la fattispecie di pubblicità ingannevole nei confronti di una società che vendeva prodotti al pubblico promettendo di risolvere problemi di erezione e di eiaculazione precoce.
I fatti risalgono al 2021 quando Codacons e Articolo 32 – associazione specializzata nella tutela del diritto alla salute – segnalavano all’Agcm l’illegittimità della pubblicità legata al prodotto “Vigor Power”, che combatteva problemi di erezione ed eiaculazione precoce.

Nel claim utilizzato si leggeva di un gel «Adatto a uomini che vogliono un’erezione immediata. Immagina di avere un’erezione che finalmente ti soddisfa, che non finisce nel momento più importante del rapporto, ma soprattutto immediata. Il bello di questo gel è che ti basterà usarne veramente poco e dopo pochi istanti vedrai l’effetto rapido e duraturo. Vigor Man è la soluzione ideale. Da oggi sesso duraturo, con un prodotto senza controindicazioni»;
L’Antitrust, tuttavia, decideva di archiviare la denuncia ritenendo che “nella fattispecie segnalata risultino assenti gli elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti in quanto le diciture impiegate appaiono dichiarazioni esagerate e non destinate ad essere prese alla lettera
Codacons e Articolo 32 presentavano così ricorso al Tar del Lazio contro la decisione dell’Agcm, ma in primo grado i giudici hanno rigettato il ricorso. Oggi arriva la sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando completamente la situazione, sconfessa sia Antitrust che Tar, ordinando all’Autorità di riaprire il caso. Si legge nella decisione della sesta sezione del Cds (Presidente Hadrian Simonetti, Relatore Giovanni Pascuzzi):

Parte appellante, attraverso considerazioni convincenti, ha dimostrato come il messaggio si rivolgesse ad una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, ovvero i soggetti affetti da disturbi della sfera sessuale, disturbi che sono in grado di incidere in maniera significativa sul benessere psicologico al punto da rendere credibili messaggi pubblicitari per ipotesi iperbolici […] Nel provvedimento impugnato: a) non viene spiegato perché sarebbero assenti gli elementi idonei a giustificare ulteriori accertamenti; non viene spiegato perché si tratterebbe di messaggi esagerati; c) non viene spiegato perché i messaggi sarebbero palesemente esagerati anche per quella particolare categoria di soggetti che soffre di disfunzione erettile e come tale vulnerabile. Il provvedimento impugnato è illegittimo sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di adeguata istruttoria.
[…] Non rileva la circostanza, allegata da AGCM, per cui il prodotto non fosse più in commercio e fosse pubblicizzato su un sito non più attivo. Parte appellante ha dimostrato come la società controinteressata abbia moltiplicato i prodotti ingannevoli per attrarre più consumatori possibili […]
Privo di fondamento appare il richiamo operato da AGCM alla c.d. regola de minimis secondo cui non sono sanzionabili le pratiche commerciali il cui impatto sia non «rilevante» o trascurabile, alla luce del numero dei consumatori coinvolti e dell’entità del danno che la pratica potrebbe loro arrecare. Alla luce di quanto esposto in precedenza, era specifico compito prendere in considerazione la decettività del messaggio con riferimento alla specifica categoria di persone cui il messaggio stesso si rivolgeva, indipendentemente dalla maggiore o minore numerosità della stessa. Nella specie, poi, è tutto da dimostrare che il claim di cui si discute non sia dannoso”.

Per tali motivi il Consiglio di Stato non solo ha annullato il provvedimento di archiviazione, ma ha ordinato all’Antitrust di eseguire motivato riesame della segnalazione originaria, condannando l’Autorità a risarcire il Codacons con 5mila euro.

(Codacons -Comunicato- Carlo Rienzi 3 ottobre 2024)