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SCUOLA: NO AL SOSTEGNO AI DISABILI CONDIZIONATO DAL BILANCIO

non c’è peggior ingiustizia che fare parti uguali tra disuguali(Don Milani)

Egregio Direttore,

sono un’insegnante di una scuola primaria statale, psicologa iscritta all’albo regionale e formatrice.

Nella mia esperienza di cittadina, in anni passati, ho sempre assistito ad un costante e progressivo aumento di sensibilità, da parte delle istituzioni, verso le persone con disabilità.

Mi trovo a dover constatare, oggi, una controtendenza che viene a verificarsi proprio nell’ambiente in cui lavoro quotidianamente che ha, tra i propri scopi, tra l’altro, quello di favorire pari opportunità a tutti gli alunni, che come Lei può sapere, hanno diritto a ricevere strumenti idonei in base alle proprie capacità ed inclinazioni.

Difficoltà, poca organizzazione e scarsa informazione, purtroppo, comportano il non rispetto dei principi costituzionali ex art. 3, 33 e 34 Costituzione, nonché di numerose norme del sistema scolastico tra cui la Direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27.12.2012 (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”), la Circolare Ministeriale n. 8, Prot. N. 561, del 6 marzo 2013, avente ad oggetto la predetta Direttiva, e le leggi n. 104/1992 (“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), n. 170/2010, (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”), DL 66 del 2017(Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), DL96 del 2019 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 66 del 2017), laddove ce n’è più bisogno!

A livello nazionale esistono una serie di sentenze del TAR con esiti favorevoli a favore di quelle famiglie dei disabili che, privati dei loro legittimi diritti, hanno dovuto percorrere vie legali: 

-per “ribadire l’importanza del sistema scolastico ai fini dell’inserimento dei disabili nella società, stabilendo la necessità che i dirigenti scolastici si attengano scrupolosamente alle proposte dei G.L.O.H. in merito ai piani di studio dei singoli alunni disabili e, ultimo ma forse più importante, discendendo il principio secondo cui «il danno morale e il danno biologico» subìti da un alunno disabile sono risarcibili, tra l’altro, quando sia riscontrabile «il nesso causale tra l’atto illegittimo dell’Amministrazione e l’insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell’integrità psicofisica dell’alunno disabile, suscettibile di valutazione medico-legale” (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2023/2017);

– per dimostrare l’esistenza di un danno esistenziale e patrimoniale, derivante dalla riduzione delle ore di sostegno all’alunno portatore di handicap. Danni individuabili negli effetti che la diminuzione delle ore di sostegno provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione. (TAR Sardegna – Cagliari Sezione I, con Sentenza 17 giugno 2011, n. 616), Corte Cass. sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez. I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356);

per confermare il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328);

– per ribadire che le esigenze di bilancio non possono inibire l’esercizio del diritto allo studio, riaffermando le richieste delle risorse indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). (Corte Costituzionale n.80). Il TAR del Lazio, con sentenza del 10 giugno 2021, nel fornire una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 10 del D.Lgs 66/2017, ha ritenuto che le “eventuali modifiche alle misure di sostegno contenute nel P.E.I.” (siano esse proposte dagli organi territoriali dotati di poteri consultivi sia apportate dal dirigente scolastico) siano ammissibili solo se “incidenti in melius sulla sfera giuridica degli alunni disabili”. In altre parole, nessun organo può diminuire le ore di sostegno ritenute necessarie dal Gruppo di Lavoro Operativo nel PEI. Eventualmente esse possono essere solo aumentate o possono disporsi ulteriori attività al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica degli alunni disabili.

La speranza è che la scuola non debba fare legge con una propria sentenza! I diritti acquisiti negli anni dai disabili non devono essere scavalcati da esigenze che ne compromettono il diritto all’istruzione. Perché ciò non accada è necessario che quei dirigenti scolastici più attenti al budget ed agli indicatori di risultato siano in prima linea per i nostri alunni più deboli!

Il mio è un appello: ai colleghi insegnanti, di ogni ordine e grado di scuola, alle famiglie, tutte, quelle che hanno in casa un disabile e quelle che non lo hanno, perché raccolgano e portino avanti la vera battaglia di civiltà e di tutela di diritti: “non c’è peggior ingiustizia che fare parti uguali tra disuguali”(Don Milani).

                                                                                                                                   Domenica Di Renzo

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