HomeLa RivistaLicenziamenti: dove andremo a finire?

Licenziamenti: dove andremo a finire?

Il Decreto “Sostegni” ha imposto una proroga al blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivi per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (si tratta dei settori industria ed edilizia), segnandone la fine al 30 giugno 2021.Per le aziende che sono state costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga CIGD e FIS con causale COVID-19, (soprattutto terziario artigianato somministrazione) prevede il blocco esteso sino al 31 ottobre 2021(D.l. 22 marzo 2021 numero 41.

In particolare l’art. 8 del Decreto Sostegni, permette ai  datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa in relazione  all’emergenza da COVID-19 di  presentare la domanda, senza  alcun contributo addizionale

Ed ancora il seguente comma 3 art 8 Decreto Sostegni: “Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa.  In   fase   di   prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.

I licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo” (GMO)

rientrano in tutte quelle ipotesi in cui l’interruzione del rapporto avviene per volontà del datore di lavoro, per questioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa, ad esempio: la soppressione della mansione o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, anche a seguito di una ridistribuzione delle funzioni; la riduzione degli stanziamenti pubblici; Crisi economica conseguente ad un calo di fatturato.

Bisogna inoltre considerare che il licenziamento per GMO resta legittimo se legato a ragioni economiche, organizzative nonché produttive dell’azienda.

I licenziamenti collettivi invece riguardano le aziende con più di quindici dipendenti che a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, in un’unica unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia per cui sono tenute ad avviare una procedura di licenziamento collettivo. Quest’ultima si apre con una comunicazione da parte dell’azienda, indirizzata alle Rappresentanze sindacali aziendali (in mancanza alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) in cui si dichiara l’intenzione di ricorrere a licenziamenti collettivi. I soggetti destinatari (RSA o associazioni) possono chiedere un esame congiunto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di esito negativo dell’esame congiunto (ovvero se lo stesso non è stato effettuato), l’Ispettorato territoriale del lavoro può convocare azienda e organizzazioni sindacali con lo scopo di trovare un punto d’incontro. I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare possono essere definiti nell’accordo sindacale ovvero, in mancanza di quest’ultimo, in base a Carichi di famiglia; Anzianità; Esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Se le  aziende accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Sostegni”, che stiamo esaminando sicuramente i lavoratori fino alla data del 31 ottobre 2021 non correranno il rischio di perdere il posto

L’estensione dello stop al 31 ottobre 2021 impedirà infatti di:

-Avviare procedure di licenziamento collettivo;

-Recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo in virtù di licenziamenti individuali o plurimi.

Peraltro, restano sospese:

-Le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

-Le procedure di conciliazione obbligatoria in corso, previste dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

-Fine blocco licenziamenti: deroghe alla proroga del blocco

Esistono una serie di ipotesi in cui le aziende, nonostante l’accesso agli ammortizzatori COVID-19 e la proroga del blocco sino al 31 ottobre, possono comunque ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ci si riferisce in particolare a:

-Personale interessato dal licenziamento se già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo ovvero clausola del contratto di appalto;

-Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;

-Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano rappresentare un trasferimento d’azienda o ramo di essa;

-Lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (agli interessati è peraltro riconosciuta, in presenza degli altri requisiti, l’indennità di disoccupazione NASPI);

-Licenziamenti intimati in caso di fallimento.

Il divieto di licenziamento imposto dal Decreto “Sostegni”, sia per il blocco che termina il 30 giugno 2021 quanto in quello esteso al 31 ottobre 2021, non opera con riferimento a tutte quelle ipotesi di recesso, slegate da motivi riguardanti l’attività produttiva.

Nello specifico ci si riferisce a:

-Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

-Licenziamenti durante o al termine del periodo di prova;

-Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;

-Licenziamento del dirigente;

-Licenziamento per raggiunti limiti di età, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia;

-Licenziamento dei lavoratori domestici;

-Interruzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo;

-Recesso dal rapporto con l’ex socio di cooperativa di produzione e lavoro, a fronte di precedente risoluzione del vincolo associativo (in osservanza delle disposizioni statutarie o regolamentari vigenti). [Fonte: https://www.leggioggi.it/2021/04/15/fine-blocco-licenziamenti-esuberi-dal-1-luglio/ ]

Il 24 maggio inoltre 2021 è stata pubblicata In Gazzetta Ufficiale la Legge 69 di conversione del Decreto Sostegni, del 2021 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19“. Ecco le  principali novità:

al comma 2 bis: “i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021”;

al comma 3 bis: “i termini di decadenza scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

Inoltre il 26 maggio 2021 è entrato in vigorew il Decreto Sostegni bis n. 73 con il quale «il blocco dei licenziamenti il termine per la CIGO resta al 30 giugno” e viene confermato lo stop ai contributi addizionali fino a fine anno.

E’ stata cancellata dunque la proroga proposta dal Ministro Orlando che portava il termine per i settori industria e edilizia al 28 agosto per le aziende che utilizzassero ancora cassa Covid entro giugno 2021.

L’assenza di confronto preventivo ha colto di sorpresa le aziende già in fase di riorganizzazione dei propri piani per la ripartenza, comprensivi evidentemente anche di licenziamenti. Il vicepresidente di Confidustria aveva sottolineato che questo tipo di cambio delle regole inaspettato senza confronto con le parti sociali è scorretto e mette in difficoltà le aziende che avrebbero bisogno di un quadro normativo certo almeno a medio termine. Il ministro Orlando, ha replicato arrivando a minacciare le dimissioni perché che la proposta era stata discussa in pre-consiglio dei ministri ed era stata accolta all’unanimità. L’intervento del Presidente Draghi a questo punto è stato fondamentale. Nella serata di venerdì 18 giugno è stato anche rilasciato un  comunicato stampa da Palazzo Chigi che spiega che sulla base delle proposte avanzate dal ministro Orlando, è stata definita una proposta che mantiene la possibilità per le imprese di utilizzare la cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza pagare addizionali fino alla fine dell’anno impegnandosi a non licenziare. Nell’ambito di questo percorso resta aperto il confronto con le parti sociali. Il costo stimato del provvedimento con la nuova formulazione è di circa 165 milioni di euro per 380mila  lavoratori interessati.». Fonte [https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30603-blocco-licenziamenti-proroga-a-sorpresa-nel-sostegni-bis.html]

La questione resta aperta e di difficile soluzione, lasciando le imprese ed i lavoratori privi di prospettive certe. Se ad oggi la situazione resta invariata, la domanda sorge spontanea: dove andremo a finire?

*(in collaborazione con la dott.ssa Valeria Pietrangeli)

Post Correlati

Nessun Commento

Inserisci un commento